Adozione del modello organizzativo
Abbiamo adottato un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo (MOGC) che definisce norme comportamentali e individua i presidi di controllo che devono essere adottati al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal decreto 231 del 2001 ed escludere o limitare le conseguenti responsabilità amministrative in capo alla Società. Inoltre, abbiamo nominato un Organismo di Vigilanza affidandogli il compito di vigilare sul funzionamento e l’effettiva applicazione del MOGC.
Il modello è costituito da una Parte Generale e da una Parte Speciale.
La Parte Generale descrive brevemente la disciplina del Decreto, illustra il contesto societario e di governance, descrive il Modello, le modalità di valutazione dei rischi, il funzionamento dell’Organismo di Vigilanza, la disciplina del sistema sanzionatorio ed i sistemi di informazione, comunicazione e formazione ai Destinatari
La Parte Speciale analizza i singoli reati previsti dal d.lgs 231/01 e, per ciascuna tipologia, identifica le Aree e le Attività sensibili, le ipotetiche modalità di commissione degli illeciti posti in essere dai Destinatari del MOG nell’interesse o a vantaggio della Società, i presidi finalizzati a mitigare la probabilità di commissione della condotta illecita, i flussi informativi che le funzioni aziendali devono fornire all’OdV affinché possa esercitare efficacemente il suo ruolo di vigilanza. Essa viene periodicamente rivista, a valle dell’analisi dei rischi (condotta secondo le modalità descritte nella Procedura di Valutazione dei Rischi) e delle eventuali conseguenti azioni di trattamento intraprese.
La metodologia utilizzata per la predisposizione del modello tiene conto dei più significativi pronunciamenti giurisprudenziali, delle migliori prassi applicative del decreto, delle linee guida UNEBA per il settore dell’assistenza sociale.
Segnalazione illeciti o irregolarità
Segnalazione di illeciti e irregolarità (whistleblowing)
Mentre svolgiamo il nostro lavoro quotidiano possiamo accorgerci o venire a conoscenza di fatti e condotte scorrette. Chi segnala fatti di corruzione rilevati durante l’attività lavorativa manifesta un coinvolgimento eticamente corretto e una impostazione culturale che contribuisce a prevenire illeciti.
Cosa segnalare
Il Segnalante non deve utilizzare l’istituto in argomento per scopi meramente personali o per effettuare rivendicazioni di lavoro contro colleghi, superiori gerarchici o la Società. Le condotte illecite segnalate, comunque, devono riguardare situazioni di cui il soggetto sia venuto direttamente a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro. Non sono, invece, meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci: in ogni caso, considerato lo spirito della norma – che è quello di incentivare la collaborazione di chi lavora all’interno delle società per l’emersione dei fenomeni illeciti – non è necessario che il segnalante sia certo dell’effettivo avvenimento dei fatti denunciati e dell’autore degli stessi, essendo invece sufficiente che, in base alle proprie conoscenze, ritenga altamente probabile che si sia verificato un fatto illecito nel senso sopra indicato.
Come segnalare
Il Segnalante, quindi, deve fornire tutti gli elementi utili a consentire di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.
La Società, a tal fine, mette a disposizione dei Destinatari il modulo “Rapporto di segnalazione”.
Per quanto sia previsto che il Segnalante si identifichi, le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, purché recapitate tramite le modalità previste dal presente documento, verranno prese in considerazione ove si presentino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari (indicazioni di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, ecc.).
A chi inviare la segnalazione
Segnalazione interna
La segnalazione interna va indirizzata all’OdV il quale provvederà a protocollarla in via riservata e ad annotarla nell’apposito registro. La segnalazione può essere presentata con le seguenti modalità:
- in forma scritta, mediante invio postale all’indirizzo legale della Società, indicando come destinatario l’OdV e scrivendo sulla busta, in modo evidente, “Riservata”;
- in forma scritta, mediante invio all’indirizzo di posta elettronica odv.centopietreunite@gmail.com.
- in forma orale, mediante telefonata o messaggio vocale al recapito telefonico dell’OdV indicato nella bacheca aziendale di ciascuna struttura o incontro diretto con lo stesso OdV, fissato a seguito di richiesta telefonica al suddetto recapito.
L’identità del Segnalante sarà conosciuta solo dall’OdV che ne garantirà la riservatezza, fatti salvi i casi in cui non è opponibile per legge.
Nella gestione del canale di segnalazione, l’OdV è tenuto a svolgere le seguenti attività:
- rilasciare alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante, richiedendo a quest’ultima, se necessario, integrazioni;
- dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- fornire riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell’avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.
Segnalazione esterna
La persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:
- ritiene che il canale di segnalazione interno attivato non sia conforme a quanto previsto dall’articolo 4 del D. Lgs. 24/2023;
- ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
In questi caso, la segnalazione va effettuata tramite piattaforma informatica messa a disposizione da ANAC al seguente link https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/ o in forma scritta o orale (attraverso linee telefoniche e altri sistemi di messaggistica vocale) o, se la persona lo richieda, anche attraverso un incontro in presenza fissato in un tempo ragionevole. L’ANAC deve dare riscontro alla persona segnalante entro tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento.
Divulgazione pubblica
La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista al successivo § dal presente decreto se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:
- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità precedenti previste dagli articoli 4 e 7 e non è stato dato riscontro nei termini previsti dagli articoli 5 e 8 in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l’autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.
Chi può segnalare
Possono segnalare illeciti e irregolarità tutti i dipendenti ed i collaboratori che ne vengano a conoscenza durante l’attività lavorativa svolta per la Società
Tutela della riservatezza e divieto di discriminazione
L’identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.
Anche l’identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione è tutelata fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.
Verifica della fondatezza della segnalazione
L’OdV, dopo aver concluso le sue valutazioni, comunica al Segnalante le sue conclusioni; in ogni caso, entro tre mesi lo informerà in merito allo stato di avanzamento dell’indagine.
Informazioni
Per maggiori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo odv@centopietreunite.it